Pubblicità in cantiere: regole, prescrizioni, consigli

È una ulteriore opportunità di finanziamento per chi opera nel settore, davvero straordinaria per le aziende che intervengono in punti strategici, ad elevata percorrenza o visibilità, che trasformano il cantiere, in qualche modo, in una straordinaria “vetrina pubblicitaria”.

Ma quali sono le regole da rispettare? Quali le tariffe (e quindi i potenziali introiti)?

In un cantiere edile normalmente vengono esposti striscioni o cartelloni pubblicitari, che reclamizzano direttamente l’impresa costruttrice o, al più, le ditte fornitrici dei materiali e dei servizi impiegati nel sito.

Anche per queste forme di esposizione pubblicitaria, si applica l’imposta comunale sulla pubblicità (che è regolamentata dal D. Lgs. 507/93).

Ma non esistono frontiere o limiti: nulla vieta all’azienda di offrire tali spazi anche a realtà esterne e trasformare anche gli spazi che occludono alla vista dei passanti i “lavori in corso”, in uno straordinario veicolo di promozione pubblicitaria (e quindi in fatturato extra). L’imposta sulla pubblicità è dovuta, in generale, ogni qual volta vengano diffusi, nell’ambito di un’attività economica di qualunque tipologia, messaggi pubblicitari o promozionali relativi ad un soggetto economico.

Se tali messaggi vengono trasmessi tramite striscioni o cartelloni, scontano sempre l’imposta comunale sulla pubblicità, in quanto esposti in luoghi pubblici (o comunque aperti al pubblico) o comunque percepibili in qualunque modo da luoghi pubblici.

Regole particolari scattano invece per i cartelloni apposti, sempre in cantieri per lavori in corso, ma sul ciglio di una strada o dall’arteria ben visibili. In tali circostanze occorre rispettare anche le prescrizioni del Codice della strada (D. Lgs. 285/92), che art. 23 sanziona le reclame arrecanti disturbo alla circolazione.

Sono tenuti a pagare in solido l’imposta comunale sia l’impresa edile che espone il cartello o lo striscione che diffonde il messaggio pubblicitario, sia il soggetto reclamizzato. Ed entrambi possono presentare, agli uffici comunali preposti, la prescritta Dichiarazione di inizio pubblicità, con cui si indica le caratteristiche del messaggio, la durata e l’ubicazione. Occorre quindi corrispondere l’imposta richiesta da ciascun comune. Le tariffe possono variare anche sensibilmente da Comune a Comune (benché entro determinati limiti percentuali), rispetto ai criteri fissatti dalla legge nazionale.

Il D. Lgs. 507/93 suddivide i comuni italiani in cinque classi, con tariffe crescenti, secondo il numero degli abitanti; i capoluoghi di provincia partono dalla terza fascia.

I Comuni hanno la possibilità di determinare le tariffe, secondo quanto previsto dal proprio Regolamento, che oltre agli incrementi tariffari può prevedere anche esenzioni, in relazione alle superfici utilizzate o anche al periodo di esposizione (ad esempio, nelle località turistiche, con aumenti nei periodi di maggiore afflusso).

Le tariffe vengono stabilite su base annuale, e le loro eventuali variazioni devono essere approvate dal Comune, entro il 31 marzo di ogni anno ma – attenzione! – entrano in vigore retroattivamente, vale a dire dal primo gennaio del medesimo anno, per espressa disposizione della legge nazionale.

Le tariffe possono variare – come accennato – sia per la superficie del mezzo pubblicitario sia anche per la durata/periodo della promozione.

L’”autopubblicità”, vale a dire la pubblicità che le dittedi costruzione espongono di sé stesse, nei propri cantieri, sono esenti da imposta se di superficie complessiva non superiore ai cinque metri quadrati (in quanto considerate insegne indicanti la “sede di esercizio” di un’attività economica, e come tali ricadenti nell’esenzione prevista dall’art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 507/93).

Quanto alla durata del messaggio, occorre distinguere tra quella superiore ai tre mesi, che vale come annuale ed il cui pagamento può essere rateizzato in rate trimestrali (se superiore ad Euro 1.549,37); e quella di durata inferiore, per la quale la tariffa annuale è ridotta ad un decimo ed applicata per ogni mese o frazione di mese.

Esistono però, come spesso avviene nel campo fiscale, svariate casistiche non sempre di agevole interpretazione.

Come ad esempio nel caso del marchio di fabbrica esposto sulle gru mobili, sulle gru a torre e sui macchinari in opera presso i cantieri edili.

L’art. 5 del D. Lgs. 507/93 esenterebbe dall’imposta tali marchi ma, se di dimensioni e proporzioni eccedenti i limiti indicati dall’art. 2 del D.M. 26/07/12, al punto da non potersi più qualificare come mera indicazione del marchio del fabbricante, bensì come vera e propria pubblicità dello stesso, diventano a tutti gli effetti tassabili da parte del Comune ove è collocato il cantiere come una normale pubblicità.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12684/2012, ha esteso questa conclusione anche ai marchi pubblicitari esposti sui silos di cantiere ed eccedenti date dimensioni.

Com’è facile intuire, la valutazione va fatta caso per caso, ma anche Comune per Comune, giacché gli esiti di tassazione relativamente alla medesima casistica, possono anche essere sensibilmente differenti.

Altro caso particolare da approfondire è la possibile imponibilità, ai fini dell’imposta sulla pubblicità, della cartellonistica di cantiere obbligatoria ai sensi dell’art. 27 comma 4 del DPR 380/2001, indicante l’impresa esecutrice dei lavori nonché le ulteriori indicazioni prescritte.

A rigore, l’esposizione di insegne o targhe che è obbligatoria per legge dovrebbe andare esente da imposizione, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. i), del D. Lgs. 507/93. Tuttavia, secondo la Cassazione (sentenza n. 8130/2012), anche tale cartellonistica è qualificabile come “insegna di servizio” e come tale andrebbe esentata dall’imposta sulla pubblicità, soltanto se di dimensioni inferiori ai cinque metri quadrati (ai sensi del già citato art. 17, comma 1 bis, del D. Lgs. 507/93).

Anche in questa ipotesi, quindi, la stessa casistica potrebbe dare luogo ad interpretazioni e trattamenti d’imposta differenti tra Comuni diversi. Laddove si ricada in una ipotesi di esenzione, la Dichiarazione di inizio della pubblicità non sarà richiesta, poiché nessun tributo è dovuto (Circ. 3/2002 del Ministero dell’Economia delle Finanze).

Quanto alla riscossione del tributo, questa può essere gestita in proprio dal Comune, mediante le proprie strutture e i funzionari interni; ma può essere affidata anche agli Agenti per la riscossione, che provvederanno, in caso di mancato pagamento, alla relativa iscrizione a ruolo ed alla notifica dei provvedimenti riscossivi.

Jessica Dello Iacono